LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l' igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.
In conformità del secondo comma del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.
Per il periodo d' utilizzo del finanziamento e fino allo inizio dell' ammortamento, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, secondo comma, L. R. 39/1979
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 2/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 30/1984
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 51/1986
6Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 51/1986
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, L. R. 51/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 183, comma 1, L. R. 5/1994
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 107, comma 1, L. R. 13/1998