LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
Per ottenere il contributo di cui all' articolo 12 le imprese devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
1) da una dichiarazione nella quale siano indicati gli oneri subiti e la loro motivazione;
2) da un elenco - e da corrispondente dichiarazione bancaria - dei titoli scaduti dei quali è rimasta sospesa l' esecuzione, ovvero:
- da un elenco delle fatture scadute, accompagnate dalla dichiarazione del debitore che attesta il mancato pagamento, e da un estratto del registro IVA in cui le medesime sono registrate, vistato per conformità dall' Ufficio IVA competente, ovvero:
- da un estratto - conto, o altro documento bancario, che attesti gli oneri a carico dell' impresa, assunti successivamente al 6 maggio 1976.