LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
Le domande per l' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 9 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978 all' Assessorato competente in materia per il tramite dell' Ente mutuante, corredate da una copia del contratto e del piano di ammortamento dei finanziamenti in cui sono comprese le passività da estinguere.
L' Ente mutuante accompagnerà la domanda con un motivato parere contenente le condizioni di finanziamento.
I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
2Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
3Parole sostituite al terzo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979