LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1978, n. 31

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/05/1978
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 77/1980
Art. 1
 
Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 6.700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 3.600 milioni per l' esercizio 1978.
La predetta spesa di lire 6.700 milioni, di cui lire 3.600 milioni per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6866 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.700 milioni per il piano, di cui lire 3.600 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 6.700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, e precisamente:
- per lire 6.200 milioni, di cui lire 3.100 milioni per lo esercizio 1978, dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetto. - per i restanti 500 milioni per l' esercizio 1978 dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 7 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 2
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzato, nell' esercizio 1978, l' ulteriore limite d' impegno di lire 30 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 30 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6865 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 120 milioni per il piano, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 120 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.