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Legge regionale 6 aprile 1978, n. 19

Concessione al Comune di Gorizia di un contributo straordinario per il restauro del Tempio israelitico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/04/1978
Materia:
420.07 - Edifici di culto

Art. 3
 
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 360 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 3 - categoria XI - il capitolo 5373 con la denominazione: << contributo straordinario al Comune di Gorizia per il recupero e il restauro del Tempio israelitico >> e con lo stanziamento di lire 360 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del I comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1976 approvato dal Consiglio regionale in data 22 dicembre 1977.