Art. 12
(Personale del consultorio)
Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario.
Per garantire un adeguato funzionamento del consultorio dovrà essere assicurata la presenza a tempo pieno di uno o più operatori tra quelli indicati al primo comma, mentre le prestazioni delle altre figure professionali saranno, di norma, assicurate mediante convenzioni con strutture pubbliche operanti nel territorio.
Ciascun gruppo di lavoro può integrarsi con altri operatori professionali ed avvalersi di esperti allo scopo di garantire particolari esigenze degli utenti.
Ogni gruppo di lavoro sceglie al suo interno un coordinatore quale responsabile del servizio consultoriale.
Il personale deve essere in possesso dei relativi titoli specifici richiesti, nonché dell' abilitazione professionale ove prescritta.
Gli Enti gestori assicurano un adeguato funzionamento del servizio secondo le necessità degli utenti e tenendo conto delle esigenze poste dalla presenza della minoranza slovena.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 18/1979