LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 1977, n. 47

Ulteriore finanziamento dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia SpA Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/08/1977
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l' importo di lire 5 miliardi lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6008 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della << Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 3 miliardi per l' esercizio 1977.
Al predetto onere di lire 5 miliardi si fa fronte:
- per lire 2 miliardi per l' esercizio 1977, mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1976, deliberato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2109 del 15 giugno 1977;
- per lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 - elenco n. 5 - << Progetti >> - (e precisamente per lire 1 miliardo, relativo all' esercizio 1977, dalla voce << Interventi per la ricerca scientifica ed applicata >> e per lire 2 miliardi dalla voce << Interventi nel settore delle abitazioni >>) allegato al piano ed al bilancio medesimi.

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.