LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 luglio 1977, n. 35

Inquadramento del personale dell' Ente Gioventù Italiana soppresso in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/07/1977
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 1
 
Il personale di ruolo e avventizio del soppresso Ente Gioventù Italiana, trasferito alla Regione ai sensi dell' articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 17 gennaio 1976, nella qualifica funzionale di coadiutore se trattasi di personale di ruolo appartenente alla carriera esecutiva ed in quella di commesso se trattasi di personale avventizio.
L' inquadramento viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, comprensivo dello stipendio, degli eventuali aumenti biennali e dell' assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, aumentato dell' importo di lire 60.000 mensili.
In nessun caso il trattamento economico previsto dal comma precedente potrà superare quello dei dipendenti regionali di analoga qualifica funzionale.
Art. 2
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata presso l' Ente di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero per il personale di ruolo e per metà per il personale avventizio.
Ai fini della progressione economica nella qualifica di inquadramento si ha riguardo alla data di attribuzione presso l' Ente di provenienza dell' ultimo aumento biennale, o, in mancanza, della qualifica.
Art. 3
 
Qualora per effetto dell' inquadramento al personale in questione venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale di cui alla legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, inferiore al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, al lordo dell' indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione delle gratifiche annuali, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario e dell' indennità di missione, è attribuito un assegno personale, riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale, pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.
Art. 4
 
Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano, con effetto dalla data di inquadramento, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, le disposizioni della Parte IV, Titolo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale subentra - a decorrere dal 17 gennaio 1976 - a tutti gli effetti nei contratti di lavoro esistenti fra il soppresso Ente Gioventù Italiana ed il personale addetto ai servizi di custodia, guardiania, manutenzione e pulizia degli impianti trasferiti e provvederà ad adeguare ed uniformare il relativo trattamento economico fino ad un massimo corrispondente alla posizione tabellare prevista al 6 anno della qualifica di commesso.
In caso di affidamento degli impianti ad altri Enti l' Amministrazione regionale provvederà a cedere a detti Enti i contratti relativi al personale di cui al presente articolo, il quale conserverà il trattamento economico in godimento all' atto della cessione.
Art. 6
 
Gli acconti erogati dall' Amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge, verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico di inquadramento ovvero del nuovo trattamento previsto dal precedente articolo 5.
Art. 7
 
Gli oneri relativi agli assegni fissi ed accessori nonché alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge, fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.