LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 luglio 1977, n. 35

Inquadramento del personale dell' Ente Gioventù Italiana soppresso in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/07/1977
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 1
 
Il personale di ruolo e avventizio del soppresso Ente Gioventù Italiana, trasferito alla Regione ai sensi dell' articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 17 gennaio 1976, nella qualifica funzionale di coadiutore se trattasi di personale di ruolo appartenente alla carriera esecutiva ed in quella di commesso se trattasi di personale avventizio.
L' inquadramento viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, comprensivo dello stipendio, degli eventuali aumenti biennali e dell' assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, aumentato dell' importo di lire 60.000 mensili.
In nessun caso il trattamento economico previsto dal comma precedente potrà superare quello dei dipendenti regionali di analoga qualifica funzionale.