LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1977, n. 27

Attuazione dei progetti speciali per l' esecuzione di opere di irrigazione e di difesa del suolo nei settori dell' agricoltura e delle foreste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
Per le finalità previste dagli articoli 39 e 75 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' articolo 5 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116 e dall' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, di cui lire 2.500 milioni per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 14.000 milioni, di cui lire 3.250 milioni per l' esercizio 1977.
Art. 2
 
Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 8.100 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 11.600 milioni, di cui lire 1.750 milioni per l' esercizio 1977.
Art. 3
 
All' onere complessivo di lire 19.600 milioni, autorizzato dalla presente legge, si provvede, per lire 2.500 milioni relativi all' esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 (progetti - interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per lire 17.100 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 (progetti - interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.