LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/1976
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 22
È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.
 
( ABROGATO )
È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purché siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Il primo comma rivive ad opera del art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.
4Il terzo comma rivive ad opera del art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016