LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1976, n. 17

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1976
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, uno o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:
a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;
b) di determinare le necessarie opere di riparazione;
c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.

Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.
Alla costituzione dei gruppi provvede l' Assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni locali e da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal Comune interessato.
Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle Amministrazioni locali, dalle Amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono a carico dell' Amministrazione regionale.
I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli Ordini e Collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.