LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 1975, n. 68

Utilizzazione degli Uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e concessione di particolari contributi alle medesime.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/1975
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' esercizio delle attribuzioni di competenza, ed in relazione alle leggi regionali vigenti, ad avvalersi degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione per l' esecuzione di specifici atti e provvedimenti, di interesse dell' Assessorato dell' industria e del commercio.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contributi per provvedere a sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della regione - singoli od associati - per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi.
Art. 3
 
L' utilizzazione degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte della Regione per l' esecuzione degli atti e provvedimenti di cui all' articolo 1 è disposta dall' Assessore all' industria e al commercio.
La concessione dei contributi di cui all' articolo 2 è disposta con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 2 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 60 milioni.
A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2056 con la seguente denominazione: << Contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione per sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della regione - singoli o associati - per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2051 del medesimo stato di previsione.
Lo stanziamento, se non impegnato nell' esercizio finanziario 1975, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1976.