LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1975, n. 66

Sovvenzioni straordinarie alle scuole materne della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/11/1975
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Legge abrogata da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 1

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
3Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 2

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2Secondo comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
3Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 7

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984