LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 1975, n. 65

Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale; Piano straordinario d' interventi finanziari per l' esecuzione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/09/1975
Allegati:
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO III
 Ulteriore finanziamento della legge regionale
27 giugno 1975, n. 45
Art. 37
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 1 miliardo.
Art. 38
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, si intende che i contributi ivi previsti possono essere concessi anche a favore di opere già provviste di finanziamento il cui ammontare risulti insufficiente.
Art. 39
 
La spesa di lire 1 miliardo autorizzata dall' articolo 37 fa carico al capitolo 5813 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato da lire 6 miliardi a lire 7 miliardi, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 1 miliardo mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974.