LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 1975, n. 65

Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale; Piano straordinario d' interventi finanziari per l' esecuzione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/09/1975
Allegati:
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Secondo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 55/1977 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 65/75.
2Terzo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 55/1977 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 65/75.
3Secondo comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
4Terzo comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
5Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1980
6Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1980
7Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
8Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 59, L. R. 1/2004 ; vedasi pure la disciplina di cui ai commi 61, 62 e 63 del medesimo articolo.