LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1975, n. 61

Interventi per costruire, estendere o migliorare la rete di distribuzione del gas metano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/09/1975
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Consorzi di Enti locali territoriali e Aziende municipalizzate contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per costruire, estendere o migliorare la rete di distribuzione del gas metano.
Art. 2
 
Le domande per la concessione delle provvidenze previste dall' articolo 1 devono essere presentate all' Assessorato dei lavori pubblici corredate da una relazione illustrativa dell' opera e dal preventivo di spesa.
La Giunta regionale approva il piano di riparto su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici; la liquidazione dei contributi ha luogo secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.
Art. 3
 
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.
Art. 4
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI, viene istituito il capitolo 6736 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni, Consorzi tra Enti locali territoriali e Aziende municipalizzate, sulla spesa riconosciuta ammissibile per costruire, estendere o migliorare la rete di distribuzione del gas metano >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni, conseguente all' annualità autorizzata dal precedente articolo 3 per l' esercizio finanziario 1975 fa carico al sopracitato capitolo 6736.
La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.