Art. 4
1.Il Conservatore della Villa è autorizzato a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e di restauro, alle spese per l'acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia, alle spese per l'acquisto di attrezzature e servizi necessari all'organizzazione di attività espositive che si svolgono nella Villa, e per le prestazioni fornite per i medesimi fini, nonché alle spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali, previo parere della Direzione regionale competente.
2.Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.
3.Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore deve presentare semestralmente alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.
4.Le spese autorizzate per le finalità del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo è determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 64, comma 2, L. R. 19/1987
2Parole sostituite al secondo comma da art. 64, comma 3, L. R. 19/1987
3Articolo sostituito da art. 8, comma 46, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 24, L. R. 23/2001
5Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 24, L. R. 23/2002