LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/05/1975
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato

CAPO III
 Integrazione e finanziamento della legge regionale 16
gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni. Contributi
per la costituzione di un fondo rischi a favore del
consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative di
consumo, produzione e lavoro, e rifinanziamento delle
leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25,
e 4 maggio 1973, n.32, Capo I.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 8
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 51/1990
3Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 10
 
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9 sarà seguita l' analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, in quanto compatibile con la normativa vigente per le società cooperative.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.