LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/05/1975
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato

TITOLO I
 Interventi per lo sviluppo del settore industriale
CAPO I
 Istituzione di un fondo speciale di dotazione per la
<< Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - SpA -
Friulia SpA >>, sottoscrizione di nuove azioni della
<< Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni
Industriali di Sviluppo SpA Friulia - Lis SpA >> e
proroga del termine di cui all' articolo 1 della legge
regionale 13 agosto 1965, n. 14.
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> un contributo << una tantum >> dell' importo di lire 2 miliardi per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli -Venezia Giulia, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell' economia del Friuli - Venezia Giulia;
f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
La verifica dell'attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA da parte dell'Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso.
Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 18/1966, con i limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) della legge regionale medesima.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 10/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, settimo comma, L. R. 8/1982 nel testo modificato da art. 4, L. R. 51/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 70/1983 nel testo modificato da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984
4Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 12/1991
6Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 2, comma 1, L. R. 12/1991
7Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
8Secondo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
9Terzo comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
10Quarto comma sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
12Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1993
13Parole soppresse al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
14Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 2, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
15Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 3, L. R. 3/1998
16Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 17, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 18, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 134, comma 19, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
20Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 10, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
21Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 11, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
22Secondo comma abrogato da art. 134, comma 12, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
23Terzo comma sostituito da art. 134, comma 13, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
24Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 134, comma 14, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
25Quarto comma sostituito da art. 134, comma 15, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
26Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 4/2005
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2012
Art. 3
 
Il termine massimo di 10 anni previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte dell' Istituto di Mediocredito di Udine delle obbligazioni acquistate dalla Regione, è prorogato, per la quota non ancora rimborsata, di ulteriori 10 anni.
CAPO II
 Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 30 settembre
1969, n. 35 e successive modificazioni,
e 4 aprile 1972, n. 8.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
 Integrazione e finanziamento della legge regionale 16
gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni. Contributi
per la costituzione di un fondo rischi a favore del
consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative di
consumo, produzione e lavoro, e rifinanziamento delle
leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25,
e 4 maggio 1973, n.32, Capo I.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 8
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 51/1990
3Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 10
 
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 9 sarà seguita l' analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, in quanto compatibile con la normativa vigente per le società cooperative.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.