LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1975, n. 18

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/03/1975
Allegati:
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 3
 
Il Comitato regionale di coordinamento è composto:
a) dall' Assessore regionale all' igiene e alla sanità che lo presiede;
b) da cinque esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
c) da quattro rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dall' Associazione regionale degli ospedali;
d) da cinque rappresentanti dei Comuni designati dall' associazione regionale dell' ANCI garantendo la rappresentanza della minoranza;
e) da un rappresentante delle Province designato dall' Associazione regionale dell' UPI;
f) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
g) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni;
h) dai medici provinciali titolari di sedi degli uffici di medico provinciale della regione;
i) dagli ufficiali sanitari dei Comuni capoluogo di provincia della regione;
l) da due direttori sanitari ospedalieri designati dall' Associazione di categoria;
m) da due rappresentanti delle Associazioni o Sindacati provinciali dei medici della regione scelti tra i medici condotti ed i liberi professionisti;
n) da due medici ospedalieri;
o) da sei rappresentanti degli enti o casse mutue di malattia più rappresentative nel territorio regionale;
p) da due presidenti dei comitati provinciali degli enti mutualistici più rappresentativi nel territorio regionale;
q) da un dirigente sanitario di ente previdenziale assistenziale;
r) dal Direttore regionale della programmazione o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
s) dal Direttore regionale del lavoro o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
t) dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità o da un funzionario designato dall' Assessore competente.