LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 39
 
Lo stanziamento da iscrivere al capitolo di cui alla lettera d) del precedente articolo 18 è determinato annualmente in misura non superiore al 10% dell' assegnazione complessiva sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> attribuita alla Regione ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali assunti dagli enti ospedalieri prima del 31 dicembre 1974, ovvero stipulati successivamente purché assistiti da contributi regionali o statali erogati sugli stanziamenti dei bilanci regionali sino all' esercizio finanziario 1974.
L' eventuale restante parte dello stanziamento è destinata all' impianto, trasformazione, ammodernamento degli ospedali, nonché al rinnovo ed all' adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.