LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

CAPO III
 Criteri per la ripartizione degli stanziamenti assegnati
alla Regione sul
<< Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >>.
Art. 18
 
A partire dall' esercizio 1975, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale sarà istituito un capitolo << per memoria >> con la denominazione:
<< Stanziamenti assegnati alla Regione sul Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >>.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo saranno istituiti in corrispondenza - << per memoria >> - i seguenti capitoli con le relative denominazioni:
- al TITOLO I - << Spese correnti >>:
a) assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all' assistenza ospedaliera;
b) competenze fisse ed accessorie e relativi oneri riflessi del personale assegnato alla Regione per l' espletamento dell' assistenza ospedaliera (articolo 19, legge 17 agosto 1974, n. 386);
c) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione, a norma dell' articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché quelle relative all' assistenza indiretta e all' assistenza ospedaliera all' estero, ai sensi dell' articolo 12 della predetta legge n. 386. - al TITOLO II - << Spese in conto capitale >> d) spese di investimento degli enti ospedalieri.

Art. 19
 
Gli stanziamenti assegnati dallo Stato sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> saranno iscritti con decreto dell' Assessore alle finanze nel capitolo d' entrata indicato nel primo comma del precedente articolo 18.
L' iscrizione delle predette assegnazioni nei corrispondenti capitoli della spesa del bilancio regionale di cui al precedente articolo è disposta dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa, con decreti da registrare alla Corte dei conti.
La delibera di ripartizione di cui al comma precedente è proposta dall' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore alle finanze.
Art. 20
 
Le eventuali entrate degli enti ospedalieri, a qualsiasi titolo derivate, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica, saranno iscritti in apposito capitolo di entrata istituito nel bilancio della Regione con decreto dell' Assessore alle finanze.
Con la procedura prevista dal secondo comma dell' articolo 19 della presente legge le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nel capitolo di spesa di cui alla lettera a) dell' articolo 18.
Art. 21
 
Gli stanziamenti iscritti sul capitolo concernente l' assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all' assistenza ospedaliera sono ripartiti fra gli enti stessi con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli dal 22 al 31.
Art. 22
 
La quota spettante a ciascun ente ospedaliero in base al riparto di cui al precedente articolo 21 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità, per le seguenti voci di spesa:
a) stipendi, altri assegni fissi ed oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell' anno precedente, oltre a quelli derivanti dalla applicazione di disposizioni di leggi e degli accordi di lavoro, nonché oneri relativi al personale da assumersi per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza o puerperio, ovvero da assumersi a norma dell' articolo 6 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge regionale;
b) oneri derivanti da consulenze in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
c) oneri derivanti da convenzioni con l' Università in atto al 31 dicembre dell' anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
d) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
e) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri nella misura fissata dalle leggi regionali;
f) canoni di locazione e di leasing derivanti da contratti in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale;
g) spese relative all' incentivazione scientifico - didattica, aggiornamento e istruzione professionale;
h) oneri derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, e dei relativi interessi, contratti dagli enti ospedalieri;
i) compensi ai dipendenti per lavoro straordinario, nonché altri assegni ed indennità di carattere variabile;
l) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, consumi e spese generali diverse;
m) spese per acquisto di medicinali, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici;
n) spese per vitto;
o) spese per interessi su anticipazioni di cassa;
p) spese relative a consumi per servizi ambulatoriali e ricoveri in camere speciali;
q) fondi di riserva.

Art. 23
 
Le spese di cui alle lettere da a) ad h) del precedente articolo 22 sono riconosciute a ciascun ente fino alla misura prevista, per l' esercizio, nel bilancio di ciascun ente ospedaliero.
Art. 24
 
Per le spese di cui alla lettera i) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell' articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e sulla scorta dei bilanci preventivi dei singoli enti ospedalieri.
Per le spese di cui alla lettera l) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della regione nell' esercizio precedente, rivalutata da un coefficiente non superiore all' indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla Camera di Commercio di Trieste.
Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri per il 50% in ragione della media dei ricoveri verificatisi nel triennio precedente escluso quello in corso e per il 50% in ragione della media di giornate di degenza accertate nel medesimo triennio.
Art. 25
 
Per le spese di cui alla lettera m) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della regione nell' esercizio precedente rivalutata da un coefficiente non superiore all' indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, tenuto conto del disposto di cui all' articolo 9, quinto comma, del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri in relazione alle giornate di degenza verificatesi nell' anno precedente a quello in corso in ciascuno di livelli di specialità.
Art. 26
 
Per le spese di cui alla lettera n) del precedente articolo 22 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media prevista per lo stesso titolo nell' esercizio precedente, per ogni giornata di degenza, dagli ospedali della regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all' indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla Camera di Commercio di Trieste e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l' esercizio.
Art. 27
 
Per le spese di cui alla lettera o) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri che sono stati autorizzati ad effettuare anticipi di cassa una somma pari alla spesa sostenuta a tale titolo.
Art. 28
 
Per le spese di cui alla lettera p) del precedente articolo 22 è assegnata a ciascun ente ospedaliero una somma pari all' entrata prevista per lo stesso titolo nell' esercizio.
Art. 29
 
Il fondo di riserva di cui alla lettera q) del precedente articolo 22 è determinato per ciascun ospedale nella misura massima dell' 1% delle spese correnti previste nell' esercizio per l' Amministrazione regionale nella misura massima del 2% dello stanziamento assegnato alla Regione sul Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera.
Art. 30
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità, annualmente determina le medie, i coefficienti ed i parametri di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26, nonché i livelli di specialità di cui al precedente articolo 25.
Art. 31
 
Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all' Assessorato dell' igiene e della sanità il progetto di bilancio preventivo di competenza dell' esercizio successivo redatto in conformità alle norme in vigore ed alle eventuali disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
Entro il 30 novembre viene determinata, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale attribuita a ciascun ente con le modalità previste dai precedenti articoli 21 e 22.
Gli enti ospedalieri, sulla base dell' importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l' esercizio successivo con deliberazione da sottoporsi al controllo previsto dalla legge regionale.
Art. 32
 
Entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede alla eventuale determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 31.
Sulla base di tale determinazione gli enti ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri bilanci.
Le variazioni degli stanziamenti in bilancio che dovessero essere richiesti in corso di esercizio per sopraggiunte necessità sono effettuate in base alle norme in vigore con il solo divieto di storni da poste di bilancio destinate ad investimenti.
Per tali variazioni di bilancio sarà seguita la stessa procedura prevista per il bilancio preventivo.
Art. 33
 
Le somme assegnate a ciascun ente ospedaliero saranno erogate subordinatamente agli accreditamenti dello Stato sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> in quote bimestrali, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore alle finanze.
I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 31, secondo comma, e 32.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 44/1977
2Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 34
 
Gli stanziamenti iscritti nei capitoli del Titolo I del bilancio regionale indicati nel precedente articolo 18 della presente legge, eventualmente non impegnati alla fine dell' esercizio, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio successivo.
Art. 35
 
L' accertamento che le somme assegnate dalla Regione in base alla presente legge sono utilizzate secondo le destinazioni di bilancio di ciascun ente ospedaliero, come previsto dagli articoli 31 e 32 della presente legge, è eseguito dai Comitati provinciali di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 36
 
È fatto obbligo agli enti ospedalieri di presentare annualmente all' Amministrazione regionale, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di assegnazione, una formale dichiarazione dalla quale risulti la corrispondenza delle assegnazioni della Regione agli impieghi effettuati accompagnata dal conto consuntivo e dalla relativa deliberazione di approvazione dell' ente ospedaliero, resa esecutiva a termini di legge.
Art. 37
 
All' impegno e al pagamento delle competenze fisse ed accessorie e dei relativi oneri riflessi per il personale assegnato alla Regione ai sensi dell' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, provvede il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore all' uopo delegato.
Art. 38
 
All' impegno e al pagamento delle spese indicate alla lettera c) del precedente articolo 18 provvede l' Assessore all' igiene ed alla sanità a termini delle convenzioni o sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della relativa documentazione.
Art. 39
 
Lo stanziamento da iscrivere al capitolo di cui alla lettera d) del precedente articolo 18 è determinato annualmente in misura non superiore al 10% dell' assegnazione complessiva sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> attribuita alla Regione ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali assunti dagli enti ospedalieri prima del 31 dicembre 1974, ovvero stipulati successivamente purché assistiti da contributi regionali o statali erogati sugli stanziamenti dei bilanci regionali sino all' esercizio finanziario 1974.
L' eventuale restante parte dello stanziamento è destinata all' impianto, trasformazione, ammodernamento degli ospedali, nonché al rinnovo ed all' adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.
Art. 40
 
La ripartizione per ciascun ente ospedaliero dello stanziamento di cui al precedente articolo 39 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità.
All' impegno ed al pagamento delle relative assegnazioni provvede l' Assessore all' igiene ed alla sanità.