LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

CAPO I
 Adempimenti regionali di cui agli articoli 12 - 12 bis e
13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con
modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 1
 
A far tempo dalla data fissata dal decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di cui all' articolo 12 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione Friuli - Venezia Giulia assume tutti i compiti in materia ospedaliera che ad essa competono in base alla predetta legge.
Art. 2
 
L' assistenza di cui al precedente articolo è assicurata in via primaria dalla Regione in forma diretta tramite gli enti pubblici ospedalieri.
All' uopo gli enti ospedalieri provvederanno all' accoglimento, al ricovero ed alla cura di tutti coloro che, indipendentemente dall' urgenza, abbiano necessità di assistenza ospedaliera.
La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura altresì l' assistenza ospedaliera, con apposite convenzioni, tramite le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui allo articolo 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
La Regione assume come proprie, sino all' emanazione dello schema di convenzione ministeriale, di cui all' articolo 18 del decreto 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - e comunque non oltre il primo semestre 1975 - le convenzioni in atto con gli enti mutualistici alla data dell' 11 luglio 1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.
Per i ricoveri in istituti e case di cura non convenzionati ubicati nel territorio regionale, la Regione assicura la assistenza in forma indiretta rimborsando agli aventi diritto una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione e fissata annualmente con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
Il rimborso di cui al comma precedente per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati compete alla Regione Friuli - Venezia Giulia solo per i cittadini aventi residenza nella regione stessa.
Per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati ubicati fuori del territorio regionale, la Regione Friuli - Venezia Giulia eroga l' assistenza in forma indiretta nei confronti dei cittadini residenti nella regione debitamente autorizzati nei modi di cui al secondo comma dell' articolo 7 della presente legge. Il rimborso da corrispondere deriva dalla media del costo pro die e pro capite dell' insieme delle convenzioni stipulate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia nel proprio territorio per analoghe prestazioni.
Art. 3
 
La Regione eroga uniformemente l' assistenza gratuita negli enti ospedalieri a tutti i soggetti assistibili e negli enti previsti all' articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nel proprio territorio, a tutti i cittadini italiani che abbiano titolo all' assistenza ospedaliera sia in forma diretta che in forma indiretta.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979
2Terzo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979
Art. 4
 
La Regione assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l' assistenza ospedaliera all' estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
La Regione Friuli - Venezia Giulia rimborsa gli oneri sostenuti dalle Casse marittime per l' assistenza ospedaliera all' estero di cittadini residenti nella regione.
L' assistenza dei cittadini all' estero per ragioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti del presente articolo resta garantita dagli enti competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 5
 
I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi dello articolo 12, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e residenti nella regione possono ottenere l' assistenza ospedaliera mediante l' iscrizione in appositi ruoli regionali, per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall' INAM per l' anno 1974 e dalla Amministrazione regionale per gli anni successivi, e fissata con decreto dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
L' iscrizione si ottiene con domanda presentata direttamente o con lettera raccomandata all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità ed ha effetto dal primo gennaio dell' anno nel quale è stata presentata la domanda a meno che l' interessato non dimostri di aver già avuto titolo altrimenti all' assistenza ospedaliera sino ad una data certa; in tal caso si farà luogo alla riduzione proporzionale dell' onere annuo d' iscrizione.
L' iscrizione è operante per un triennio ed è comprovata dal possesso di apposito tesserino.
La relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni che l' Amministrazione regionale stipulerà entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Qualora l' utente acquisti diverso titolo all' assistenza nel corso del triennio potrà chiedere lo sgravio dei ruoli esattoriali ed il rimborso degli importi indebitamente corrisposti per il periodo altrimenti coperto.
Per i lavoratori stagionali all' estero, che rientrano nel territorio nazionale, l' importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.
L' assistenza ospedaliera è estesa ai non abbienti già assistiti a carico dei Comuni ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Il titolo a tale assistenza è comprovato da apposito tesserino rilasciato e convalidato annualmente dal Comune di competenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la iscrizione nell' elenco comunale.
Art. 6
 
La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d' urgenza in enti ospedalieri o in altri istituti di ricovero e cura convenzionati. Il costo delle relative prestazioni sarà a carico dell' utente se l' interessato non inoltra, entro 5 giorni dalla dimissione, domanda di iscrizione nei ruoli regionali o non dimostra il titolo all' assistenza gratuita.
Il corrispettivo giornaliero per i ricoveri di cui sopra è, fissato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità e il relativo recupero avviene nei modi previsti dalla legge 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 7
 
Il ricovero in enti pubblici ospedali si attua nel rispetto dell' art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dello articolo 14 del DPR 27 marzo 1969, n. 128, e non è soggetto a preventiva autorizzazione.
Il ricovero in istituti di ricovero e cura convenzionati è soggetto a preventiva impegnativa da parte dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità; quello in istituti non convenzionati per i cittadini residenti nella regione è soggetto a preventiva autorizzazione della Regione.
Nel caso di ricovero d' urgenza in istituti e case di cura convenzionati e non, la notifica all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità conterrà anche la richiesta di impegnativa o autorizzazione in sanatoria.
L' impegnativa fissa anche il periodo massimo di ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione regionale su motivata richiesta dei sanitari.
All' infuori dei casi di comprovata urgenza, l' Assessorato dell' igiene e della sanità potrà subordinare le impegnative e le autorizzazioni a visite ed accertamenti diagnostici particolari preferibilmente presso gli ambulatori e servizi degli enti pubblici ospedalieri.
Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati, quando sia stata richiesta ed ottenuta l' autorizzazione di cui ai precedenti commi, dà titolo all' utente per il solo rimborso in forma indiretta da parte della Regione di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni negli istituti e case di cura private convenzionati ubicati nella regione.
Le incombenze previste dal presente articolo saranno attuate dagli organi e dagli uffici periferici del Ministero della sanità competenti per territorio.
Art. 8
 
È fatto obbligo agli enti ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura di cui all' articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data della dimissione del ricoverato avente diritto alla indennità economica.
Per il resto, tutti gli enti erogatori di assistenza ospedaliera saranno tenuti a inoltrare all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità le notifiche, le schede nosologiche individuali, le piante organiche, il prospetto dei costi interni per consumi e tutti gli altri documenti economico - contabili nelle forme, modi e tempi che saranno richiesti dall' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità.