LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 8
 
È fatto obbligo agli enti ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura di cui all' articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data della dimissione del ricoverato avente diritto alla indennità economica.
Per il resto, tutti gli enti erogatori di assistenza ospedaliera saranno tenuti a inoltrare all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità le notifiche, le schede nosologiche individuali, le piante organiche, il prospetto dei costi interni per consumi e tutti gli altri documenti economico - contabili nelle forme, modi e tempi che saranno richiesti dall' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità.