LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 7
 
Il ricovero in enti pubblici ospedali si attua nel rispetto dell' art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dello articolo 14 del DPR 27 marzo 1969, n. 128, e non è soggetto a preventiva autorizzazione.
Il ricovero in istituti di ricovero e cura convenzionati è soggetto a preventiva impegnativa da parte dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità; quello in istituti non convenzionati per i cittadini residenti nella regione è soggetto a preventiva autorizzazione della Regione.
Nel caso di ricovero d' urgenza in istituti e case di cura convenzionati e non, la notifica all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità conterrà anche la richiesta di impegnativa o autorizzazione in sanatoria.
L' impegnativa fissa anche il periodo massimo di ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione regionale su motivata richiesta dei sanitari.
All' infuori dei casi di comprovata urgenza, l' Assessorato dell' igiene e della sanità potrà subordinare le impegnative e le autorizzazioni a visite ed accertamenti diagnostici particolari preferibilmente presso gli ambulatori e servizi degli enti pubblici ospedalieri.
Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati, quando sia stata richiesta ed ottenuta l' autorizzazione di cui ai precedenti commi, dà titolo all' utente per il solo rimborso in forma indiretta da parte della Regione di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni negli istituti e case di cura private convenzionati ubicati nella regione.
Le incombenze previste dal presente articolo saranno attuate dagli organi e dagli uffici periferici del Ministero della sanità competenti per territorio.