LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 42
 
Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all' esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o comunque connesse alla gestione di queste.
Le erogazioni effettuate dalla Regione a norma del precedente articolo 33 sono commisurate esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.
Gli enti ospedalieri dovranno tenere separate le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.