LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 33
 
Le somme assegnate a ciascun ente ospedaliero saranno erogate subordinatamente agli accreditamenti dello Stato sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> in quote bimestrali, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità di concerto con l' Assessore alle finanze.
I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 31, secondo comma, e 32.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 44/1977
2Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010