LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 32
 
Entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede alla eventuale determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 31.
Sulla base di tale determinazione gli enti ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri bilanci.
Le variazioni degli stanziamenti in bilancio che dovessero essere richiesti in corso di esercizio per sopraggiunte necessità sono effettuate in base alle norme in vigore con il solo divieto di storni da poste di bilancio destinate ad investimenti.
Per tali variazioni di bilancio sarà seguita la stessa procedura prevista per il bilancio preventivo.