LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 31
 
Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all' Assessorato dell' igiene e della sanità il progetto di bilancio preventivo di competenza dell' esercizio successivo redatto in conformità alle norme in vigore ed alle eventuali disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
Entro il 30 novembre viene determinata, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale attribuita a ciascun ente con le modalità previste dai precedenti articoli 21 e 22.
Gli enti ospedalieri, sulla base dell' importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l' esercizio successivo con deliberazione da sottoporsi al controllo previsto dalla legge regionale.