LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1975
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 22
 
La quota spettante a ciascun ente ospedaliero in base al riparto di cui al precedente articolo 21 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità, per le seguenti voci di spesa:
a) stipendi, altri assegni fissi ed oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell' anno precedente, oltre a quelli derivanti dalla applicazione di disposizioni di leggi e degli accordi di lavoro, nonché oneri relativi al personale da assumersi per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza o puerperio, ovvero da assumersi a norma dell' articolo 6 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge regionale;
b) oneri derivanti da consulenze in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
c) oneri derivanti da convenzioni con l' Università in atto al 31 dicembre dell' anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
d) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
e) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri nella misura fissata dalle leggi regionali;
f) canoni di locazione e di leasing derivanti da contratti in atto al 31 dicembre dell' anno precedente ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale;
g) spese relative all' incentivazione scientifico - didattica, aggiornamento e istruzione professionale;
h) oneri derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, e dei relativi interessi, contratti dagli enti ospedalieri;
i) compensi ai dipendenti per lavoro straordinario, nonché altri assegni ed indennità di carattere variabile;
l) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, consumi e spese generali diverse;
m) spese per acquisto di medicinali, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici;
n) spese per vitto;
o) spese per interessi su anticipazioni di cassa;
p) spese relative a consumi per servizi ambulatoriali e ricoveri in camere speciali;
q) fondi di riserva.