LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1974, n. 38

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1974
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
330.01 - Istruzione
410.01 - Urbanistica
430.02 - Viabilità

CAPO VII
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 8
 
Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, i cui stanziamenti vengono elevati per gli importi autorizzati con gli articoli surrichiamati.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 10
 
All' onere complessivo di lire 2400 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.