LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1974, n. 38

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1974
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
330.01 - Istruzione
410.01 - Urbanistica
430.02 - Viabilità

Art. 8
 
Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, i cui stanziamenti vengono elevati per gli importi autorizzati con gli articoli surrichiamati.