LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1974, n. 16

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1974
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni nominati nel successivo comma un contributo annuo costante per 30 anni di lire 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra nazionale di liberazione, per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione menzionati nell' articolo precedente.
I contributi sono concessi ai Comuni di Andreis, Attimis, Barcis, Bordano, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio, commisurati all' intera popolazione in essi residente, ed ai Comuni di Duino - Aurisina, S. Dorligo della Valle, Enemonzo, Tarcento e Trasaghis, commisurati alla popolazione residente nei rispettivi centri abitati di Ceroglie, Malchina, Medeazza e Visogliano, Caresana e Prebenico, Esemon di Sotto, Sedilis e Avasinis.
Il numero degli abitanti delle singole località sarà determinato in base ai risultati definitivi dell' ultimo censimento generale della popolazione.