LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1974, n. 16

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1974
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai Comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis per i quali, a causa delle distruzioni e degli incendi subiti durante la guerra nazionale di liberazione, lo Stato ha provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
I contributi sono concessi per un periodo di anni trenta consecutivi fino alla misura massima del 7% annuo della somma complessiva che i Comuni devono rimborsare od hanno rimborsato allo Stato per l' attuazione dei piani di ricostruzione di cui al precedente comma, limitatamente ai lotti finora finanziati.