LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 37

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/05/1973
Materia:
210.04 - Zootecnia

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 50/1973
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli operanti nella regione contributi fino alla misura massima del 90%:
a) sulla spesa complessiva di gestione dell' ammasso;
b) sulla spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli che hanno sostenuto e che sosterranno le filande operanti nel territorio regionale nell' interesse e per conto delle gestioni di ammasso.

Tali spese si intendono riferite ai bozzoli conferiti dai produttori aventi aziende che operano nell' ambito regionale.
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 50/1973
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
4Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3
I contributi di cui alla lettera a) dell' articolo precedente vengono calcolati sulla spesa necessaria per la raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l' incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generale di amministrazione, spesa determinata forfettariamente in lire 300 per ogni chilogrammo di bozzoli ammassati.
I contributi di cui alla lettera b) dell' articolo precedente vengono calcolati su una spesa determinata forfettariamente in lire 500 per ogni chilogrammo di bozzoli filati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
La concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli potrà effettuarsi con unico provvedimento. Gli Essiccatoi dovranno presentare a tal fine allo Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, in originale e copia:
1) domanda;
2) relazione tecnico - amministrativa sullo svolgimento della gestione;
3) elenchi nominativi dei conferenti conduttori di aziende ubicate nella regione e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti;
4) fatture rilasciate dalle ditte che hanno effettuato le operazioni di filatura per conto degli Essiccatoi; limitatamente ai bozzoli prodotti nella campagna 1971, le fatture per le operazioni di filatura possono essere intestate anche alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 5
Gli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli possono beneficiare delle agevolazioni recate dalla presente legge anche per la differenza tra quanto effettivamente percepito a termini di eventuali provvidenze contributive disposte per analoghi scopi dallo Stato, fino alla concorrenza della percentuale massima e della spesa complessiva previste, rispettivamente, dall' articolo 2 e dall' articolo 3 della presente legge.
Gli Essiccatoi potranno anche beneficiare di eventuali provvidenze creditizie disposte dallo Stato per anticipazioni ai soci.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 3, terzo comma, L. R. 50/1973
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 50/1973
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010