LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 37

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1973
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli operanti nella regione contributi fino alla misura massima del 90%:
a) sulla spesa complessiva di gestione dell' ammasso;
b) sulla spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli che hanno sostenuto e che sosterranno le filande operanti nel territorio regionale nell' interesse e per conto delle gestioni di ammasso.

Tali spese si intendono riferite ai bozzoli conferiti dai produttori aventi aziende che operano nell' ambito regionale.
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 50/1973
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
4Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010