LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 1972, n. 18

Provvedimenti in materia di trasporti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1972
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 3
 
Per gli scopi previsti dalle lettere a) e b) dell' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria IV - il capitolo 247 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti nonché per il sostegno ed il potenziamento delle attività di commissioni, istituti ed enti, rivolte allo sviluppo dei trasporti >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 15 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 247 e quello di pari importo afferente a ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per gli scopi previsti dalla lettera c) dell' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1972 e di lire 110 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria XI - il capitolo 565 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per l' istituzione, il potenziamento ed il riassetto di servizi di linea, marittimi, aerei e terrestri >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante:
- prelevamento dell' importo di lire 110 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo);
- prelevamento dell' importo di lire 45 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio stesso), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
- utilizzo di una quota di lire 45 milioni dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1970 con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La suddetta spesa di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1972 farà carico al sopracitato capitolo 565 e quella di lire 110 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per gli scopi previsti dalla lettera d) dell' articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria XI - il capitolo 564 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione e l' ammodernamento di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 871 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento si riduce, per l' esercizio 1972, da lire 1 miliardo a lire 700 milioni.
La predetta spesa di lire 300 milioni fa carico al sopracitato capitolo 564.