LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 aprile 1972, n. 11

Intervento a sostegno dell' attività della Federazione regionale delle Casse rurali ed artigiane del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/1972
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
220.03 - Artigianato

Art. 2
 
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore alle finanze.
È fatto obbligo alla Federazione regionale di produrre all' Assessorato delle finanze, annualmente, una relazione dalla quale risulti il programma di attività della Federazione per l' anno cui il contributo si riferisce ed entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.