LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1970, n. 8

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1970
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 
Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla presente, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 711 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 400 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 150 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 3 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere per le annualità degli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.