LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1970, n. 8

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1970
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 2
 
Per i mutui che saranno contratti, dopo l' entrata in vigore della presente legge, ad un tasso superiore al 6 per cento, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 salvo quant' altro stabilito dall' art. 1 di detta legge, è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d' interesse contrattuale entro il limite massimo dell' 8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6 per cento.