LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 6
 
Nell' art. 18 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell' articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell' agricoltura e delle foreste. >>