LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 22
 
Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell' art. 15 e - sub art. 5 - nel terzo comma dell' art. 17 bis e dell' art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell' avvenuta costituzione - nei modi previsti dall' articolo precedente - delle Sezioni tecniche delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Fino alla data stabilita nel precedente comma:
1) i due limiti d' importo, indicati nel secondo comma dell' art. 12 - sub art. 2 - e nel primo comma dell' art. 15 - sub art. 4 -, si intendono transitoriamente sostituiti da un unico limite di lire 100 milioni, senza alcuna differenziazione per il tipo di opera;
2) le attribuzioni consultive, di cui al secondo comma dell' art. 15 - sub art. 4 - ed all' art. 17 ter - sub art. 5 -, saranno transitoriamente esercitate, per le opere d' importo superiore a lire 100 milioni, dal Comitato tecnico regionale e, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni, dal Direttore del competente Servizio tecnico dell' Assessorato dei lavori pubblici.