LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 luglio 1969, n. 11

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1969
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
330.01 - Istruzione
330.04 - Ricerca scientifica
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 17
 
I finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali.
È fatto obbligo ai beneficiari degli interventi regionali di fornire la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 25/1973
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
Art. 18
 
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire un miliardo di cui:
a) lire 400 milioni per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7;
b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' articolo 8;
c) lire 80 milioni per gli interventi di cui all' articolo 10;
d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all' articolo 12;
e) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' articolo 13;
f) lire 20 milioni per gli interventi di cui all' articolo 14;
g) lire 450 milioni per gli interventi di cui all' articolo 15.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1969, sono apportate le seguenti variazioni:
Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il seguente capitolo:
- Capitolo 184 con la denominazione << Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l' acquisto di opere d' arte figurativa per premiare artisti della Regione, nonché per l' acquisto di opere d' arte di particolare pregio >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969.
Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - sono istituiti i seguenti capitoli:
- Capitolo 202 con la denominazione << Sovvenzioni a favore di enti e istituzioni che svolgono nei settori indicati nell' articolo 2 un' attività qualificata e continuativa di interesse regionale e sovvenzioni a favore di altri enti ed istituzioni, nonché di associazioni, circoli e comitati per l' attuazione di valide iniziative o manifestazioni nei settori indicati nel medesimo articolo 2 >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 191 e 312 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l' importo di lire 260 milioni e di lire 40 milioni e mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 8 dell' allegato 4 al bilancio medesimo);
- Capitolo 203 con la denominazione << Sovvenzioni a favore dell' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani annuali di interventi nel settore dello spettacolo >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969;
- Capitolo 204 con la denominazione << Contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico, fotografico, storico, artistico, archeologico ed etnografico della Regione >> e con lo stanziamento di lire 80 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 192 e 312 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l' importo di lire 75 milioni e di lire 5 milioni;
- Capitolo 205 con la denominazione << Contributi a favore di istituzioni e di enti per l' esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico o artistico >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969;
- Capitolo 206 con la denominazione << Contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 292 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969.
Al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - è istituito il capitolo 523 con la denominazione << Contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell' ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell' Università e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1969.

L' onere complessivo di lire 1 miliardo relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopra citati capitoli e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Sono soppressi i capitoli 181 - 191 - 192 e 521 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969.
La denominazione del capitolo 292 del predetto stato di previsione è così modificata: << Sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che si propongono di assistere i friulani ed i giuliani residenti in altre regioni e all' estero (art. 1, punto 6, lettera b) Lr 29 ottobre 1965, n. 23). >>
Le succitate variazioni relative ai capitoli 181 - 191 - 192 - 292 - 312 e 521 si intendono conseguentemente apportate anche all' elenco n. 1 approvato con l' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 19
 
È abrogato, per quanto riguarda gli interventi di competenza dell' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, l' art. 1, punti 5), 6a), 6b) e 7) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.
Art. 20
 
Le domande di contributo per l' anno 1969, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.
Art. 21
 
Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l' esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l' arte previsto dall' articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall' art. 6, primo comma.
Art. 22
 
La presente legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.