LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 luglio 1969, n. 11

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1969
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
330.01 - Istruzione
330.04 - Ricerca scientifica
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 21
 
Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l' esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l' arte previsto dall' articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall' art. 6, primo comma.