LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1968, n. 40

Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/1969
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3
 
È autorizzata la concessione di un contributo nella misura massima di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 all' << Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia >>, per l' attività di studio, ricerca e formazione sugli aspetti sociologici dei rapporti internazionali.
Art. 4
 
I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi annualmente, anche in un' unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
È fatto obbligo agli Enti beneficiari di cui ai precedenti articoli di fornire annualmente i programmi delle attività che intendono promuovere, nonché la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi regionali.
La misura dei contributi annuali sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività ed ai relativi preventivi di spesa.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli, con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno indicati:
capitolo 427:<< Contributo all' Istituto di Studi e Documentazione sull' Est Europeo ( ISDEE ) di Trieste >>Lire 30.000.000
Contributo al Centro di Documentazione per il Commercio Internazionale del Legno di TriesteLire 30.000.000
capitolo 429: << Contributo all' Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia >>Lire 30.000.000


A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento di lire 60 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 7 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo) e, per la differenza di lire 30 milioni, con la maggior entrata di lire 30 milioni prevista, per l' esercizio in corso e per quelli successivi, sul capitolo 12 dello stato di previsione dell' entrata dell' esercizio finanziario 1968, il cui stanziamento viene elevato da lire 370 milioni a lire 400 milioni.
L' onere previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge per l' esercizio 1968 fa carico rispettivamente ai capitoli 427, 428 e 429 sopraccitati e quello relativo agli esercizi finanziari 1969 e 1970 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1968 potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1969.