LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1968, n. 40

Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/1969
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico

Art. 4
 
I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi annualmente, anche in un' unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
È fatto obbligo agli Enti beneficiari di cui ai precedenti articoli di fornire annualmente i programmi delle attività che intendono promuovere, nonché la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi regionali.
La misura dei contributi annuali sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività ed ai relativi preventivi di spesa.