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Legge regionale 25 marzo 1968, n. 18

Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali solenni ricorrenze.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1968
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 1
 
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni al Comune di Trieste per manifestazioni ed opere che si effettueranno nel corso dell' anno 1968, a celebrazione del cinquantenario dell' unione della città all' Italia.
Art. 2
 
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni all' Amministrazione Provinciale di Gorizia per manifestazioni celebrative ed opere che si attueranno nell' anno 1968 in quella Provincia e in particolare nel Comune di Fogliano Redipuglia, sede del Cimitero Monumentale dei Caduti.
Art. 3
 
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 milioni al Comune di Aquileia per manifestazioni ed opere che si attueranno nel corso dell' anno 1968, a celebrazione del cinquantenario dell' unione all' Italia.
Art. 4
 
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni al Consorzio per l' incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell' Università di Trieste per l' organizzazione del << Simposio internazionale sulla fisica contemporanea >> che si svolgerà a Trieste e nella regione nel corso dell' anno 1968.
Art. 5
 
I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale. L' erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione da parte degli Enti assegnatari del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.
È fatto obbligo agli Enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.
Art. 6
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 24 con la denominazione: << Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazioni di speciali ricorrenze >> e con lo stanziamento di lire 155 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di lire 100 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 498 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - e mediante storno di lire 55 milioni dal capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968.
L' onere di 155 milioni previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, fa carico al sopracitato capitolo 24.