LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1968, n. 18

Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali solenni ricorrenze.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1968
Materia:
110.08 - Celebrazioni

Art. 5
 
I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale. L' erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione da parte degli Enti assegnatari del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.
È fatto obbligo agli Enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.