LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1968
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 4
Gli stessi contributi di cui all' art. 2 possono essere concessi ai produttori agricoli singoli od associati per l' impianto di frutteti razionali secondo criteri di specializzazione e di concentrazione degli impianti stessi in zone ritenute idonee a tali colture.
In particolare saranno favoriti gli impianti delle specie e delle varietà per le quali si prospettano favorevoli condizioni di mercato e la sostituzione di vecchi impianti.
Analogo contributo può essere altresì concesso ai produttori agricoli singoli od associati e agli Enti ed Istituti di cui all' art. 2, quinto comma, per l' istituzione di vivai e di campi di piante madri, purché essi siano effettuati con materiale selezionato, su attestazione degli organi tecnici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Detti contributi, riferiti alle spese di primo impianto, possono essere estesi alle necessarie strutture.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.